Art. 76. Piani di emergenza esterni 1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per le attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 il prefetto, d'intesa con il comune, predispone un piano di emergenza esterno all'impianto, da trasmettere senza indugio, agli altri soggetti aventi competenza in materia di protezione civile. 2. Il comune assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dell'impianto in caso di incidente rilevante e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.