Art. 76.
                     Piani di emergenza esterni
    1.  Per  limitare  gli effetti dannosi derivanti da situazioni di
emergenza,  per  le  attivita'  di  cui  all'art.  4  del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 175/1988 il prefetto, d'intesa con il
comune,  predispone  un  piano  di emergenza esterno all'impianto, da
trasmettere  senza  indugio, agli altri soggetti aventi competenza in
materia di protezione civile.
    2.   Il  comune  assicura  che  la  popolazione  interessata  sia
adeguatamente  informata  sui  rischi  conseguenti  l'esercizio delle
attivita'  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  175/1988, sulle misure di sicurezza messe in atto per
prevenire  l'incidente,  sugli  interventi  di  emergenza predisposti
all'esterno  dell'impianto  in  caso  di  incidente rilevante e sulle
norme di comportamento da seguire in caso di incidente.