Art. 77.
                 Esercizio del controllo e vigilanza
    1.  Per  l'esercizio  del controllo e della vigilanza la Regione,
avvalendosi   dell'ARPAL,   puo'   effettuare  in  qualunque  momento
sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge.
    2.  Al  predetto  fine  il  gestore  dello  stabilimento,  che ha
facolta'  di presenziare alle operazioni di verifica e di valutare le
risultanze  dei  controlli  in  cooperazione  con gli ispettori, deve
adoperarsi affinche' siano resi disponibili la documentazione tecnica
e l'accesso a tutti i settori interessati.
    3.   Il   gestore   se  richiesto,  inoltre,  fornisce  tutte  le
informazioni  supplementari  per  consentire  un'adeguata valutazione
della  possibilita'  di  incidenti  rilevanti,  per  stabilire in che
misura   possono   aumentare   le   probabilita'  e/o  aggravarsi  le
conseguenze  degli  incidenti  rilevanti, per predisporre un piano di
emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato
fisico,  le  particolari  condizioni  o  il  luogo in cui si trovano,
possono necessitare di particolare attenzione.
    4.  La  giunta  regionale  disciplina  il sistema delle ispezioni
affinche'  queste  consentano  un  esame pianificato e ricorrente dei
sistemi   tecnici,   organizzativi  e  di  gestione  applicati  nello
stabilimento,  e  si  esplichino con periodicita' diversa in funzione
della tipologia degli stabilimenti.
    5.  A  conclusione  di  ogni verifica ispettiva viene redatta una
relazione  nella  quale  sono segnalate la conformita' o le eventuali
anomalie  riscontrate  rispetto a quanto dichiarato dal gestore nella
notifica  e  nel  rapporto  di  sicurezza o prescritto dall'autorita'
competente.
    6.  L'ARPAL  immette direttamente i dati tecnici desumibili dalle
ispezioni sul SIRAL.