Art. 77. Esercizio del controllo e vigilanza 1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza la Regione, avvalendosi dell'ARPAL, puo' effettuare in qualunque momento sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge. 2. Al predetto fine il gestore dello stabilimento, che ha facolta' di presenziare alle operazioni di verifica e di valutare le risultanze dei controlli in cooperazione con gli ispettori, deve adoperarsi affinche' siano resi disponibili la documentazione tecnica e l'accesso a tutti i settori interessati. 3. Il gestore se richiesto, inoltre, fornisce tutte le informazioni supplementari per consentire un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possono aumentare le probabilita' e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione. 4. La giunta regionale disciplina il sistema delle ispezioni affinche' queste consentano un esame pianificato e ricorrente dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, e si esplichino con periodicita' diversa in funzione della tipologia degli stabilimenti. 5. A conclusione di ogni verifica ispettiva viene redatta una relazione nella quale sono segnalate la conformita' o le eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal gestore nella notifica e nel rapporto di sicurezza o prescritto dall'autorita' competente. 6. L'ARPAL immette direttamente i dati tecnici desumibili dalle ispezioni sul SIRAL.