Art. 78. Accadimento di incidente rilevante 1. In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore ne da' immediata e adeguata comunicazione al prefetto, alla provincia, alla Regione e al sindaco e, appena possibile, fornisce le informazioni in merito a: a) le circostanze dell'incidente, non appena queste siano tecnicamente rintracciabili; b) le sostanze pericolose presenti nello stabilimento; c) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente; d) le misure d'urgenza gia' intraprese o da adottare per circoscrivere l'incidente, anche in vista del possibile effetto transfrontaliero, per minimizzare gli effetti a medio e lungo termine e limitarne i danni sull'uomo, l'ambiente, i beni; e) le misure previste per evitare che l'incidente si riproduca o che si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante; f) l'eventuale aggiornamento delle informazioni gia' fornite. 2. In caso di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.