Art. 78.
                 Accadimento di incidente rilevante
    1.  In  caso  di accadimento di incidente rilevante il gestore ne
da'  immediata  e adeguata comunicazione al prefetto, alla provincia,
alla   Regione   e  al  sindaco  e,  appena  possibile,  fornisce  le
informazioni in merito a:
      a) le  circostanze  dell'incidente,  non  appena  queste  siano
tecnicamente rintracciabili;
      b) le sostanze pericolose presenti nello stabilimento;
      c) i    dati    disponibili   per   valutare   le   conseguenze
dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
      d) le  misure  d'urgenza  gia'  intraprese  o  da  adottare per
circoscrivere  l'incidente,  anche  in  vista  del  possibile effetto
transfrontaliero, per minimizzare gli effetti a medio e lungo termine
e limitarne i danni sull'uomo, l'ambiente, i beni;
      e) le  misure previste per evitare che l'incidente si riproduca
o  che  si  verifichi  un  evento incontrollato di natura tale che si
possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante;
      f) l'eventuale aggiornamento delle informazioni gia' fornite.
    2.  In  caso  di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova
istruttoria.