Art. 79.
                           S a n z i o n i
    1.  Fatti  salvi i casi di responsabilita' penale, l'inosservanza
delle  disposizioni  del  presente capo comporta l'applicazione delle
seguenti   sanzioni   amministrative  pecuniarie  ferme  restando  le
disposizioni  di  cui  all'art.  21  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 175/1988:
      a) da  L.  1.000.000  a  L. 10.000.000 per il mancato o tardivo
invio alla Regione della dichiarazione;
      b) da  L.  2.000.000 a L. 15.000.000 per omesso o tardivo invio
della notifica o dei suoi aggiornamenti;
      c) da  L.  2.000.000 a L. 15.000.000 per omesso o tardivo invio
del rapporto di sicurezza e dei suoi aggiornamenti;
      d) da  L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per dichiarazione infedele,
resa  nella  notifica  o  nel  rapporto  di  sicurezza, sempreche' il
gestore  non  possa  dimostrare che trattasi di mero errore di natura
materiale;
      e) da  L.  1.000.000  a  L.  10.000.000  per  il  compimento di
qualsiasi  azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire
ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77;
      f) da   L.  2.000.000  a  L.  15.000.000  qualora  non  vengano
mantenute  e rispettate nel tempo le misure di sicurezza previste nel
rapporto.  La  sanzione  e'  applicata  senza tener conto del vincolo
della continuazione della infrazione.
    2.   Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  pecuniarie
indicate  al  comma  1,  il  gestore  e' altresi' assoggettato previa
diffida alle seguenti sanzioni amministrative:
      a) sospensione  dell'attivita',  per un periodo non superiore a
sei  mesi,  per il mancato adeguamento alle prescrizioni gia' dettate
con  la  diffida  in  ordine  all'adozione  delle misure di sicurezza
previste nel rapporto;
      b) chiusura  dello  stabilimento  o, ove possibile, del singolo
impianto  o  reparto,  in caso di decorso inutile del termine fissato
nella sospensione per effettuare l'adeguamento impiantistico.
    3.  All'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui  al  comma  1, provvede l'ARPAL ai sensi della legge regionale n.
45/1982.
    4.  I  proventi  delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo
svolgimento  di  attivita'  connesse  con l'applicazione del presente
capo.