Art. 79. S a n z i o n i 1. Fatti salvi i casi di responsabilita' penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988: a) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per il mancato o tardivo invio alla Regione della dichiarazione; b) da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 per omesso o tardivo invio della notifica o dei suoi aggiornamenti; c) da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 per omesso o tardivo invio del rapporto di sicurezza e dei suoi aggiornamenti; d) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per dichiarazione infedele, resa nella notifica o nel rapporto di sicurezza, sempreche' il gestore non possa dimostrare che trattasi di mero errore di natura materiale; e) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77; f) da L. 2.000.000 a L. 15.000.000 qualora non vengano mantenute e rispettate nel tempo le misure di sicurezza previste nel rapporto. La sanzione e' applicata senza tener conto del vincolo della continuazione della infrazione. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 1, il gestore e' altresi' assoggettato previa diffida alle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore a sei mesi, per il mancato adeguamento alle prescrizioni gia' dettate con la diffida in ordine all'adozione delle misure di sicurezza previste nel rapporto; b) chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o reparto, in caso di decorso inutile del termine fissato nella sospensione per effettuare l'adeguamento impiantistico. 3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, provvede l'ARPAL ai sensi della legge regionale n. 45/1982. 4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attivita' connesse con l'applicazione del presente capo.