Art. 8.
Rapporti  tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani
                             di settore
    1.  Le  disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto
stabilito  dal  titolo III della legge regionale 4 settembre 1997, n.
36  (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del
disposto  di  cui  all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998 in
tema  di  rapporto tra pianificazione territoriale di coordinamento e
pianificazione di settore.
    2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore:
      a) qualora  gia'  approvati  prima  della  formazione del piano
territoriale  di  coordinamento  provinciale  vengono  recepiti  e co
ordinati  dallo  stesso  ai  sensi  dell'art. 20, comma 1, lettera f)
della legge regionale n. 36/1997;
      b) qualora   vengano  approvati  successivamente  costituiscono
specificazione  del  piano territoriale di coordinamento provinciale.
La  provincia,  con  il  provvedimento  di  approvazione del piano di
settore,  esplicita  il  rapporto  con gli atti di pianificazione dei
diversi   livelli   e   le  eventuali  modifiche  al  rispettivo  PTC
conseguenti  alla  approvazione  del piano, indicando gli adeguamenti
necessari   per   riallineare   le  previsioni  della  pianificazione
territoriale.
    3.  Le  indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani
dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano
la pianificazione territoriale.