Art. 8. Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore 1. Le disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto stabilito dal titolo III della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del disposto di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 112/1998 in tema di rapporto tra pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di settore. 2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore: a) qualora gia' approvati prima della formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale vengono recepiti e co ordinati dallo stesso ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 36/1997; b) qualora vengano approvati successivamente costituiscono specificazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. La provincia, con il provvedimento di approvazione del piano di settore, esplicita il rapporto con gli atti di pianificazione dei diversi livelli e le eventuali modifiche al rispettivo PTC conseguenti alla approvazione del piano, indicando gli adeguamenti necessari per riallineare le previsioni della pianificazione territoriale. 3. Le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione territoriale.