Art. 80.
                           P r i n c i p i
    1.  L'accordo  di  programma  di  cui  all'art.  74,  comma 3, e'
coerente con i seguenti principi:
      a) le  nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina
dello sportello unico, come definiti dalla legge regionale n. 9/1999;
      b) le  procedure di presentazione del rapporto di sicurezza per
i nuovi stabilimenti di cui all'allegato II alla direttiva 96/82/CEE,
relative  alla  fase  di  nullaosta  di  cui al decreto del Ministero
dell'interno   del   30 aprile   1998   (modificazioni   al   decreto
ministeriale  2 agosto  1984  recante: "Norme e specificazioni per la
formulazione  del  rapporto  di  sicurezza  ai fini della prevenzione
incendi  nelle  attivita'  a rischio di incidenti rilevanti di cui al
decreto  ministeriale  del 16 novembre 1983"), sono coordinate con la
normativa sulla valutazione di impatto ambientale al fine di tutelare
l'ambiente  e  la  salute dell'uomo senza aggravio o duplicazione dei
procedimenti amministrativi;
      c) l'istruttoria  relativa  al  rapporto  di  sicurezza  di cui
all'art.  9  della  direttiva  96/82/CEE  viene  svolta  dal Comitato
Tecnico  regionale (CTR) di cui all'art. 20 del Regolamento approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
(approvazione  del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi
antincendio)  integrato  al  presente fine dal competente ufficio del
comune sede dell'impianto;
      d) e'  garantita  l'informazione della popolazione sulle misure
di  sicurezza  e  la  sua  partecipazione,  in  particolare  nei casi
previsti dall'art. 13, comma 5, della direttiva 96/82/CEE.