Art. 80. P r i n c i p i 1. L'accordo di programma di cui all'art. 74, comma 3, e' coerente con i seguenti principi: a) le nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina dello sportello unico, come definiti dalla legge regionale n. 9/1999; b) le procedure di presentazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti di cui all'allegato II alla direttiva 96/82/CEE, relative alla fase di nullaosta di cui al decreto del Ministero dell'interno del 30 aprile 1998 (modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attivita' a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale del 16 novembre 1983"), sono coordinate con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale al fine di tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo senza aggravio o duplicazione dei procedimenti amministrativi; c) l'istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CEE viene svolta dal Comitato Tecnico regionale (CTR) di cui all'art. 20 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, (approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio) integrato al presente fine dal competente ufficio del comune sede dell'impianto; d) e' garantita l'informazione della popolazione sulle misure di sicurezza e la sua partecipazione, in particolare nei casi previsti dall'art. 13, comma 5, della direttiva 96/82/CEE.