Art. 82.
                      Competenze della Regione
    1. Sono di competenza della Regione:
      a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle
acque;
      b) i  criteri  e  gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento
dell'elenco delle acque dolci superficiali;
      c) il   monitoraggio   sulla  produzione,  sull'impiego,  sulla
diffusione,  sulla  persistenza  nell'ambiente  e  sull'effetto sulla
salute  umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare;
      d) la  designazione  e  la  classificazione dei corpi idrici in
funzione di obiettivi di qualita';
      e) l'adozione,  su  proposta  della  provincia  competente, dei
piani di intervento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
236/1988, per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
      f) il  monitoraggio  sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere;
      g) la tutela del sistema idrico sotterraneo;
      h) la  normativa di attuazione per la disciplina degli scarichi
nelle acque del mare, sulla base dei criteri e norme tecniche statali
di  cui  all'art. 80, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n.
112/1998.