Art. 82. Competenze della Regione 1. Sono di competenza della Regione: a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle acque; b) i criteri e gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali; c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; d) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione di obiettivi di qualita'; e) l'adozione, su proposta della provincia competente, dei piani di intervento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano; f) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere; g) la tutela del sistema idrico sotterraneo; h) la normativa di attuazione per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare, sulla base dei criteri e norme tecniche statali di cui all'art. 80, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 112/1998.