Art. 83.
                     Competenze della provincia
    1. Sono competenza della provincia:
      a) l'aggiornamento  del  piano  regionale  di risanamento delle
acque  per  il  territorio  di  propria  competenza  e la verifica di
congruita'  tra  lo  stesso  e  i  piani  proposti  dai comuni di cui
all'art. 84, comma 1, lettera d);
      b) la  tenuta  e  l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci
auperficiali;
      c) l'esercizio  dei  poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei
comuni,  per  la  salvaguardia  delle risorse idriche da destinare al
consumo umano;
      d) il   rilevamento   delle   caratteristiche   qualitative   e
quantitative  dei  corpi  idrici  e  l'elaborazione  di proposte alla
Regione per la designazione e classificazione di corpi idrici.