Art. 83. Competenze della provincia 1. Sono competenza della provincia: a) l'aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque per il territorio di propria competenza e la verifica di congruita' tra lo stesso e i piani proposti dai comuni di cui all'art. 84, comma 1, lettera d); b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci auperficiali; c) l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei comuni, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano; d) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici e l'elaborazione di proposte alla Regione per la designazione e classificazione di corpi idrici.