Art. 84. Competenze dei comuni 1. Spettano ai comuni fermo restando le competenze di cui all'art. 4 della legge regionale n. 43/1995: a) il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'art. 16, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettera b) della legge regionale n. 43/1995; b) l'attuazione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato; c) la proposta alla Regione per l'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano; d) la delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili.