Art. 84.
                        Competenze dei comuni
    1.  Spettano  ai  comuni  fermo  restando  le  competenze  di cui
all'art. 4 della legge regionale n. 43/1995:
      a) il  rilascio  delle  autorizzazioni  ed  il  controllo degli
scarichi   provenienti   da  insediamenti  civili  e  produttivi  non
recapitanti  in  pubblica  fognatura  di  cui  all'art.  16, comma 2,
lettere  b)  e  c),  e  comma 3,  lettera b) della legge regionale n.
43/1995;
      b) l'attuazione  dei  piani di intervento per il risanamento ed
il  miglioramento  della  qualita'  delle  acque destinate al consumo
umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato;
      c) la  proposta  alla  Regione  per  l'adozione  dei  piani  di
intervento  per  il  risanamento  ed  il miglioramento della qualita'
delle acque destinate al consumo umano;
      d) la  delimitazione  delle  aree  di rispetto delle captazioni
potabili.