Art. 85.
                    Autorizzazioni agli scarichi
    1.  Le domande per il rilascio di autorizzazione agli scarichi di
cui  all'art.  84,  comma  1,  lettera a), sono inviate sia al comune
competente   per   territorio,   sia   al   dipartimento  provinciale
dell'ARPAL.
    2.  L'ARPAL  invia trimestralmente alla provincia, nei modi dalla
stessa  indicati,  l'elenco  delle  domande  e  delle  autorizzazioni
pervenute anche ai fini dell'aggiornamento del catasto.
    3.  La provincia vigila sulla applicazione da parte dei comuni ai
fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.