Art. 85. Autorizzazioni agli scarichi 1. Le domande per il rilascio di autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 84, comma 1, lettera a), sono inviate sia al comune competente per territorio, sia al dipartimento provinciale dell'ARPAL. 2. L'ARPAL invia trimestralmente alla provincia, nei modi dalla stessa indicati, l'elenco delle domande e delle autorizzazioni pervenute anche ai fini dell'aggiornamento del catasto. 3. La provincia vigila sulla applicazione da parte dei comuni ai fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.