Art. 87.
             Piano regionale di risanamento delle acque
    1.  Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera  a)  della  legge  n.  319/1976, approvato con
deliberazione  del  consiglio  regionale  28 luglio  1982,  n. 50, ed
aggiornato  con  deliberazione del consiglio regionale 3 luglio 1991,
n.  53,  costituisce  lo  strumento  di  pianificazione  regionale in
materia  di  opere  attinenti  ai  servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione.
    2.   La   provincia   effettua   di   regola   ogni  cinque  anni
l'aggiornamento  del  piano  rilevando  lo stato di fatto delle opere
attinenti  ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione
anche  a  seguito  dei  dati forniti dall'osservatorio permanente dei
corpi idrici di cui all'art. 37 della legge regionale n. 43/1995.
    3.  La  Regione puo' adeguare ed integrare il piano in attuazione
di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque
e  di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze
pericolose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi
le modifiche sono approvate dal consiglio regionale su proposta della
giunta, sentite le province ed i comuni interessati.
    4.  Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a
seguito  di  accordo di programma promosso dalla Regione o dagli enti
locali interessati.
    5.  Il  piano  e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati nel
Bollettino    ufficiale    ed   acquistano   efficacia   dalla   loro
pubblicazione.