Art. 87. Piano regionale di risanamento delle acque 1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 319/1976, approvato con deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 1982, n. 50, ed aggiornato con deliberazione del consiglio regionale 3 luglio 1991, n. 53, costituisce lo strumento di pianificazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 2. La provincia effettua di regola ogni cinque anni l'aggiornamento del piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione anche a seguito dei dati forniti dall'osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'art. 37 della legge regionale n. 43/1995. 3. La Regione puo' adeguare ed integrare il piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi le modifiche sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le province ed i comuni interessati. 4. Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione o dagli enti locali interessati. 5. Il piano e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione.