Art. 88.
                  Interventi non previsti dal piano
    1. Non sono oggetto di pianificazione:
      a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano
tecnologie  innovative  nel  campo  della  depurazione  delle acque e
riutilizzo  delle  stesse  il  cui  esercizio va comunque limitato al
periodo necessario per la sperimentazione tecnica;
      b) gli  impianti  a  servizio  di  un'utenza  inferiore a cento
abitanti equivalenti;
      c) gli  impianti  di  cui  all'art.  25,  comma  1  della legge
regionale n. 43/1995.