Art. 88. Interventi non previsti dal piano 1. Non sono oggetto di pianificazione: a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica; b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a cento abitanti equivalenti; c) gli impianti di cui all'art. 25, comma 1 della legge regionale n. 43/1995.