Art. 89.
                    Ambiti territoriali ottimali
    1.  La  scelta  della  forma di cooperazione per l'organizzazione
degli  ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge 5 gennaio
1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) e' effettuata
sulla   base  del  pronunciamento  favorevole  di  tanti  comuni  che
rappresentino  almeno la meta' piu' uno degli abitanti del territorio
interessato,  calcolati  sulla base dell'ultimo censimento e la meta'
piu' uno dei comuni dell'ambito.
    2.  Nel  caso  di  scelta  della  convenzione  le  decisioni sono
assunte,  in  sede  di  Conferenza  dei servizi ai sensi dell'art. 14
della  legge  n.  241/1990, con il voto favorevole dei rappresentanti
dei  comuni,  provvisti  di  delega  da  parte  dei competenti organi
comunali;  che  rappresentino almeno la meta' piu' uno degli abitanti
del   territorio   interessato   e  la  meta'  piu'  uno  dei  comuni
dell'ambito,  senza  necessita' di successiva ratifica da parte degli
organi comunali.