Art. 89. Ambiti territoriali ottimali 1. La scelta della forma di cooperazione per l'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) e' effettuata sulla base del pronunciamento favorevole di tanti comuni che rappresentino almeno la meta' piu' uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento e la meta' piu' uno dei comuni dell'ambito. 2. Nel caso di scelta della convenzione le decisioni sono assunte, in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, con il voto favorevole dei rappresentanti dei comuni, provvisti di delega da parte dei competenti organi comunali; che rappresentino almeno la meta' piu' uno degli abitanti del territorio interessato e la meta' piu' uno dei comuni dell'ambito, senza necessita' di successiva ratifica da parte degli organi comunali.