Art. 9.
                         Oggetto e finalita'
    1.  Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie
e  delle  normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze
amministrative  della  Regione  e  degli  enti  locali  in materia di
ambiente, che sono volte in particolare a:
      a) tutelare    e    valorizzare    l'ambiente,   salvaguardando
singolarmente  e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche
in   relazione   allo  sviluppo  delle  attivita'  produttive,  degli
insediamenti civili e delle infrastrutture;
      b) attuare  azioni  integrate,  preventive,  di  controllo e di
correzione,  prioritariamente  alla  fonte,  dei  danni  all'ambiente
coerenti con il principio "chi inquina paga";
      c) promuovere  l'informazione,  l'educazione  e  la  formazione
ambientale;
      d) favorire  la  partecipazione  dei soggetti privati singoli o
associati  alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi
conseguenti.