Art. 9. Oggetto e finalita' 1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a: a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attivita' produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture; b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio "chi inquina paga"; c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale; d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.