Art. 90.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge,  in attuazione delle disposizioni di cui
alla   legge   18  maggio  1989,  n.  183  (norme  per  il  riassetto
organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo) e successive
modificazioni  ed  integrazioni e del decreto legislativo n. 112/1998
determina,  in  materia  di difesa del suolo e di bilancio idrico, le
funzioni  amministrative  di competenza della Regione e conferisce le
rimanenti funzioni agli enti locali alfine di:
      a) garantire,  con una migliore distribuzione delle competenze,
una piu' organica tutela dai rischi idrogeologici;
      b) migliorare   le   capacita'  di  intervento  in  tale  campo
ottimizzando le risorse umane ed economiche;
      c) garantire un equo utilizzo delle risorse idriche.
    2.  La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi
attribuite,  nel rispetto delle attribuzioni riservate alle autorita'
di bacino.