Art. 90. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo n. 112/1998 determina, in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico, le funzioni amministrative di competenza della Regione e conferisce le rimanenti funzioni agli enti locali alfine di: a) garantire, con una migliore distribuzione delle competenze, una piu' organica tutela dai rischi idrogeologici; b) migliorare le capacita' di intervento in tale campo ottimizzando le risorse umane ed economiche; c) garantire un equo utilizzo delle risorse idriche. 2. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi attribuite, nel rispetto delle attribuzioni riservate alle autorita' di bacino.