Art. 91.
                      Competenze della Regione
    1. Sono di competenza della Regione:
      a) l'elaborazione   dei   criteri   per   la   formazione,   il
coordinamento  e  la  verifica  di  efficacia  dei  piani  di  bacino
idrografici;
      b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale
e  degli ambiti territoriali comprendenti piu' bacini idrografici per
il quale deve essere redatto un unico piano di bacino;
      c) la  collaborazione  nel  rilevamento e nell'elaborazione del
progetto  di  piano  del  bacino  del  fiume  Po e la formulazione di
proposte  per la formazione dei programmi e per la redazione di studi
e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle
province interessate;
      d) l'approvazione,  d'intesa  con la Regione Toscana, del piano
di bacino interregionale del fiume Magra;
      e) il  coordinamento  degli interventi in materia di difesa del
suolo e di bilancio idrico;
      f) la  ripartizione  delle  risorse finanziarie assegnate tra i
vari  interventi  mediante  l'approvazione del piano regionale di cui
all'art.  4  della  legge  regionale  23 ottobre  1996  n.  46 (norme
finanziarie  in  materia  di  difesa del suolo ed ulteriori modifiche
alla  legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale
della  difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.
183).  Modifiche  alla  legge  regionale  16 aprile 1984 n. 22 (legge
forestale regionale);
      g) la  fissazione  di  criteri,  indirizzi  e  procedure per lo
sfruttamento  delle  acque  pubbliche,  nonche'  per  la gestione del
demanio idrico;
      h) le  grandi  derivazioni  di  acqua  pubblica, fatto salvo il
disposto dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998;
      i) l'intesa  con lo Stato per il rilascio di grandi derivazioni
ad uso idroelettrico;
      j) la  stipula  con  lo  Stato  e  le  Regioni  interessate per
territorio,  di  accordi  di  programma  con i quali sono definite le
modalita'  organizzative  e di gestione di opere idriche di rilevante
importanza;
      k) l'intesa,  con  le  regioni  interessate,  circa il rilascio
delle   concessioni   relative   alla  gestione  del  demanio  idrico
d'interesse   interregionale,   ivi   comprese   tutte   le  funzioni
amministrative  relative  alle  derivazioni  d'acqua  pubblica,  alla
ricerca,  estrazione  e  utilizzazione  delle acque sotterranee, alla
tutela del sistema idrico sotterraneo;
      l) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche, d'intesa con le regioni interessate, qualora tra piu' utenti
debba  farsi  luogo  delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
che  riguardi  il  territorio  di piu' regioni sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico
approvato  con  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
    2. La Regione applica la procedura di cui al titolo I della legge
regionale  n.  46/1996  per la concessione di qualsiasi finanziamento
comunitario,  statale  e  regionale  in  materia di difesa del suolo,
provvede   alla   liquidazione   all'Ente  attuatore  dell'intervento
all'atto  della  consegna dei lavori, fatti salvi termini o procedure
speciali dettate da normative statali di finanziamento.