Art. 91. Competenze della Regione 1. Sono di competenza della Regione: a) l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici; b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali comprendenti piu' bacini idrografici per il quale deve essere redatto un unico piano di bacino; c) la collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po e la formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle province interessate; d) l'approvazione, d'intesa con la Regione Toscana, del piano di bacino interregionale del fiume Magra; e) il coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico; f) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi mediante l'approvazione del piano regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 1996 n. 46 (norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183). Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1984 n. 22 (legge forestale regionale); g) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche, nonche' per la gestione del demanio idrico; h) le grandi derivazioni di acqua pubblica, fatto salvo il disposto dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998; i) l'intesa con lo Stato per il rilascio di grandi derivazioni ad uso idroelettrico; j) la stipula con lo Stato e le Regioni interessate per territorio, di accordi di programma con i quali sono definite le modalita' organizzative e di gestione di opere idriche di rilevante importanza; k) l'intesa, con le regioni interessate, circa il rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo; l) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche, d'intesa con le regioni interessate, qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua che riguardi il territorio di piu' regioni sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). 2. La Regione applica la procedura di cui al titolo I della legge regionale n. 46/1996 per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e regionale in materia di difesa del suolo, provvede alla liquidazione all'Ente attuatore dell'intervento all'atto della consegna dei lavori, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali di finanziamento.