Art. 92. Competenze delle province 1. Sono di competenza delle province: a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale; b) l'approvazione con unico atto dei programmi annuali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 46/1996, dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 19 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9, (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), relativi ai piani di bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualita' dei piani triennali gia' approvati; c) la determinazione dei canoni di concessione relativi alla gestione del demanio idrico, fatto salvo il disposto dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998; d) la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche di terza categoria, delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, (modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno), nonche' le opere di bonifica montana di cui alla legge forestale regionale, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunita' Montane e quelle di cui all'art. 9 della presente legge, nonche' la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche e di interventi idrogeologici, in caso di assenza di soggetti tenuti alla realizzazione, quali i concessionari o i proprietari frontisti; e) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 9/1993, e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica); f) l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; g) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; h) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; i) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, (norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); j) la gestione del demanio idrico d'interesse regionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica e di linee elettriche relative agli impianti non superiori a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla vigilanza del sistema idrico sotterraneo, nonche' la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (testo unico delle disosizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici); k) la gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, sulla base degli accordi di programma e delle intese di cui all'art. 91, comma 1, lettere j) e k); l) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche, qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico di cui al regio decreto n. 1775/1933; m) le autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), il parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell'art. 13 e le funzioni di cui al titolo III della medesima legge; n) la declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. n. 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'art. 94, del regio decreto n. 523/1904, in conformita' alle previsioni del piano di bacino, previo parere vincolante del Comitato tecnico dell'autorita' di bacino competente; o) l'esercizio, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunita' montane, delle funzioni attinenti alla tutela del vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4, (norme in materia di foreste e assetto idrogeologico), nonche' al rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non soggette a vincolo per scopi idrogeologici; p) gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1959, n. 1363, (approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso sino a un milione di metri cubi previo parere vincolante del Comitato tecnico provinciale dell'Autorita' di bacino competente, ove non siano posti al servizio di grandi derivazioni d'acqua di competenza statale. 2. La provincia acquisisce il parere vincolante del comitato tecnico provinciale dell'Autorita' di bacino competente di cui al comma 1, su: a) le autorizzazioni relative ad opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno; b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo o altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi; c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20; d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonche' le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del regio decreto n. 523/1904; e) l'opposizione validamente formulata in sede istruttoria per quanto riguarda le funzioni concernenti le piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).