Art. 92.
                      Competenze delle province
    1. Sono di competenza delle province:
      a) la  formazione  e  l'approvazione  dei  piani  di  bacino di
rilievo regionale;
      b) l'approvazione  con  unico atto dei programmi annuali di cui
all'art.  2 della legge regionale n. 46/1996, dei programmi triennali
di  intervento  di  cui  all'art. 19 della legge regionale 28 gennaio
1993,  n.  9,  (organizzazione  regionale  della  difesa del suolo in
applicazione  della  legge 18 maggio 1989, n. 183), relativi ai piani
di  bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualita' dei piani
triennali gia' approvati;
      c) la  determinazione  dei  canoni di concessione relativi alla
gestione  del  demanio  idrico, fatto salvo il disposto dell'art. 29,
comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998;
      d) la realizzazione e la manutenzione delle opere idrauliche di
terza  categoria,  delle  opere  di consolidamento versanti di cui al
decreto   legislativo   luogotenenziale   30 giugno  1918,  n.  1019,
(modificazioni  e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre
1917,  n. 1679, recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di
varie  province  del  Regno), nonche' le opere di bonifica montana di
cui  alla  legge  forestale  regionale,  al  di  fuori dell'ambito di
competenza  delle  comunita' Montane e quelle di cui all'art. 9 della
presente  legge,  nonche'  la  realizzazione  e la manutenzione delle
opere idrauliche e di interventi idrogeologici, in caso di assenza di
soggetti  tenuti  alla  realizzazione,  quali  i  concessionari  o  i
proprietari frontisti;
      e)  i  compiti  di  polizia  idraulica  e  di pronto intervento
idraulico  di  cui  al  regio  decreto 25 luglio 1904, n. 523, (testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse  categorie),  di  pronto  intervento idraulico, di piena e di
navigazione  interna,  secondo i criteri direttivi di cui all'art. 8,
comma  2,  lettera  a),  della  legge regionale n. 9/1993, e al regio
decreto  9 dicembre  1937, n. 2669, regolamento sulla tutela di opere
idrauliche di 1a e 2a categoria e delle opere di bonifica);
      f) l'imposizione  di  limitazioni  e  divieti all'esecuzione di
qualsiasi  opera  o  intervento anche al di fuori dell'area demaniale
idrica,  qualora  siano in grado di influire anche indirettamente sul
regime dei corsi d'acqua;
      g) le  concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
      h) le  concessioni  di  spiagge lacuali, superfici e pertinenze
dei laghi;
      i) le  concessioni  di pertinenze idrauliche e di aree fluviali
anche  ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, (norme
per  la  tutela  ambientale  delle  aree  demaniali  dei  fiumi,  dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
      j) la  gestione  del  demanio idrico d'interesse regionale, ivi
comprese  tutte  le  funzioni  amministrative  relative  alle piccole
derivazioni  d'acqua  pubblica  e  di  linee elettriche relative agli
impianti  non  superiori  a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e
utilizzazione  delle  acque  sotterranee,  alla vigilanza del sistema
idrico  sotterraneo,  nonche'  la  polizia  delle  acque,  anche  con
riguardo  all'applicazione  del  regio  decreto  11 dicembre 1933, n.
1775, (testo unico delle disosizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici);
      k)  la  gestione del demanio idrico d'interesse interregionale,
sulla  base degli accordi di programma e delle intese di cui all'art.
91, comma 1, lettere j) e k);
      l)  la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita'
idriche,   qualora   tra   piu'   utenti   debba  farsi  luogo  delle
disponibilita'  idriche  di  un  corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico
di cui al regio decreto n. 1775/1933;
      m) le  autorizzazioni  di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio
1974   n.  64  (provvedimenti  per  le  costruzioni  con  particolari
prescrizioni  per  le  zone  sismiche),  il  parere  in  merito  agli
strumenti  urbanistici  e  loro  varianti  ai sensi dell'art. 13 e le
funzioni di cui al titolo III della medesima legge;
      n) la  declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato
ai  sensi  dell'art. n.  829 del Codice civile e di delimitazione nel
caso  di sponde variabili od incerte ai sensi dell'art. 94, del regio
decreto  n.  523/1904,  in  conformita'  alle previsioni del piano di
bacino,  previo parere vincolante del Comitato tecnico dell'autorita'
di bacino competente;
      o) l'esercizio,  al  di  fuori  dell'ambito di competenza delle
comunita'  montane,  delle funzioni attinenti alla tutela del vincolo
idrogeologico,  ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4,
(norme  in  materia  di  foreste e assetto idrogeologico), nonche' al
rilascio  di  autorizzazioni alla riduzione della superficie definita
bosco nelle zone non soggette a vincolo per scopi idrogeologici;
      p) gli  adempimenti  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  1o novembre  1959, n. 1363, (approvazione del regolamento
per  la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle
dighe di ritenuta) per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza  e  che determinano un invaso sino a un milione di metri cubi
previo   parere   vincolante   del   Comitato   tecnico   provinciale
dell'Autorita'  di bacino competente, ove non siano posti al servizio
di grandi derivazioni d'acqua di competenza statale.
    2.  La  provincia  acquisisce  il  parere vincolante del comitato
tecnico  provinciale  dell'Autorita'  di  bacino competente di cui al
comma 1, su:
      a) le  autorizzazioni  relative  ad  opere  per  le  quali sono
richieste  deroghe  all'applicazione  delle  norme tecniche stabilite
dalla  Commissione  scientifica  regionale  per  la difesa del suolo,
all'atto  della  redazione  del piano di bacino campione del torrente
Bisagno;
      b) le  autorizzazioni  per  l'estrazione  di  ciottoli e ghiaia
dall'alveo  o altra forma di asportazione che comportino movimento di
materiali che superano i 2000 metri cubi;
      c) le  autorizzazioni,  nei  casi  consentiti,  per coperture o
sistemazioni  di  sponde  con  occupazione  di  alveo  demaniale, che
interessino  un  tratto  di corso d'acqua della lunghezza superiore a
metri  100  per  torrenti  con  larghezza  catastale  media  pari  od
inferiore  a  metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza
media  catastale  per  corsi  d'acqua  con tale larghezza maggiore di
metri 20;
      d) le  autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come
terrapieno  a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere
un  corso  d'acqua  in  piena,  nonche' le rettilineazioni e le nuove
inalveazioni  di  cui  all'art. 66, commi 1 e 2, del regio decreto n.
523/1904;
      e) l'opposizione  validamente formulata in sede istruttoria per
quanto  riguarda  le  funzioni  concernenti le piccole derivazioni di
acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).