Art. 93.
                        Competenze dei comuni
    1. Sono di competenza dei comuni:
      a) la   progettazione,   l'esecuzione,  la  manutenzione  e  la
gestione  di  opere  di  difesa  del  suolo  relative  alle aree e ai
manufatti  di  loro  proprieta',  ivi  comprese  le  opere  di pronto
intervento, nonche' quelle indicate dal piano di bacino;
      b) gli  interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la
parte  compresa  nel  territorio  comunale  che  non  rientrino nelle
competenze  della provincia e di concessionari, e per i quali possono
riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumita', fatto
salvo quanto gia' previsto dall'art. 12 del Testo unico approvato con
regio  decreto  n. 523/1904, e quanto diversamente previsto dai piani
di  bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti,
sono disposti con ordinanza comunale.