Art. 93. Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni: a) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manufatti di loro proprieta', ivi comprese le opere di pronto intervento, nonche' quelle indicate dal piano di bacino; b) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della provincia e di concessionari, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumita', fatto salvo quanto gia' previsto dall'art. 12 del Testo unico approvato con regio decreto n. 523/1904, e quanto diversamente previsto dai piani di bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti, sono disposti con ordinanza comunale.