Art. 94.
                 Competenze delle comunita' montane
    1. Sono di competenza delle comunita' montane:
      a) la  realizzazione  e  il  collaudo  delle  opere di bonifica
montana previste dalla legge forestale regionale;
      b) la   tutela   del   vincolo   idrogeologico   con  onere  di
comunicazione all'amministrazione provinciale;
      c) il   rilascio   di   autorizzazioni   alla  riduzione  della
superficie definita bosco nelle zone non soggette a vincolo per scopi
idrogeologici.
    2.  Le  comunita' montane provvedono in luogo dei comuni, qualora
gli  interventi  di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) ricadano nel
territorio  delle  stesse  o su delega dei comuni per le opere di cui
all'art. 93, comma 1, lettera a).