Art. 94. Competenze delle comunita' montane 1. Sono di competenza delle comunita' montane: a) la realizzazione e il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale; b) la tutela del vincolo idrogeologico con onere di comunicazione all'amministrazione provinciale; c) il rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non soggette a vincolo per scopi idrogeologici. 2. Le comunita' montane provvedono in luogo dei comuni, qualora gli interventi di cui all'art. 93, comma 1, lettera b) ricadano nel territorio delle stesse o su delega dei comuni per le opere di cui all'art. 93, comma 1, lettera a).