Art. 96. Autorita' di bacino di rilievo regionale 1. Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della legge n. 183/1989, e' istituita l'Autorita' di bacino, che opera considerando gli ambiti di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) come ecosistemi unitari. 2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) il Presidente della giunta, la giunta e il consiglio provinciale. 3. Il comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino e' costituito dalla giunta regionale ed e' presieduto dal presidente della giunta.