Art. 96.
              Autorita' di bacino di rilievo regionale
    1.  Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della legge
n.   183/1989,   e'   istituita  l'Autorita'  di  bacino,  che  opera
considerando  gli ambiti di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) come
ecosistemi unitari.
    2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
      a) il Comitato istituzionale;
      b) il Comitato tecnico regionale;
      c) il  Presidente  della  giunta,  la  giunta  e  il  consiglio
provinciale.
    3.   Il   comitato  istituzionale  dell'Autorita'  di  bacino  e'
costituito  dalla  giunta  regionale  ed e' presieduto dal presidente
della giunta.