Art. 97.
                   Formazione del piano di bacino
    1. Il piano di bacino e' elaborato dalla provincia sulla base dei
criteri   e  degli  indirizzi  fissati  dalle  Autorita'  di  bacino,
acquisito  il parere del Comitato tecnico provinciale, organo tecnico
consultivo,   composto  da  idonee  professionalita'  in  materia  di
ingegneria  idraulica,  geologia  e  discipline  naturalistiche  e da
rappresentanti tecnici degli enti locali.
    2. Il piano di bacino o i piani di bacino stralcio sono redatti e
adottati  nei  termini  stabiliti dal comitato istituzionale. Qualora
entro detti termini la provincia non abbia provveduto, puo' procedere
in via sostitutiva la giunta regionale tramite un commissario ad acta
avvalendosi  della  competente  sezione  del  CTR  per  il territorio
acquisendo  a  tal  fine  gli studi e le elaborazioni prodotte sino a
tale termine dalla provincia.
    3.  Le  spese  e  gli oneri conseguenti all'adozione delle misure
sostitutive  di  cui  al comma 2, comprensivi di incarichi affidati o
delle  assunzioni  a  tempo determinato effettuate a tale scopo, sono
posti a carico della provincia inadempiente.
    4. La provincia, acquisito l'apporto istruttorio della competente
sezione  del  CTR  per il territorio della Regione che si esprime nei
tempi fissati dal comitato istituzionale di cui al comma 3, adotta il
piano  di  bacino  e  lo trasmette ai comuni e alle comunita' montane
interessate,  ai  fini  della  espressione  entro quaranta giorni del
proprio   parere.   Scaduto   tale   termine   la  provincia  procede
prescindendo dai pareri non pervenuti.
    5.  Il  piano  e'  depositato  presso  la  provincia e pubblicato
all'Albo  pretorio  dei  comuni  interessati per un periodo di trenta
giorni consecutivi.
    6.  Della  avvenuta  adozione del piano di bacino e' data notizia
mediante avviso nel Bollettino ufficiale, ai fini di cui all'art. 17,
comma 6.
    7.   Chiunque   abbia   interesse   puo'  presentare  le  proprie
osservazioni  sul  piano  di  bacino entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del periodo di pubblicazione alla provincia.
    8.  La  provincia,  acquisito  il  parere  del  comitato  tecnico
provinciale,  si  esprime  sui  pareri  dei  comuni e delle comunita'
montane  e  sulle  osservazioni  pervenute  entro  i  sessanta giorni
successivi   e   trasmette   il   piano   al  comitato  istituzionale
dell'Autorita' di bacino regionale che, sentita la Sezione competente
del  CTR  per il territorio, si esprime nel termine di trenta giorni.
Il  parere e' vincolante circa la conformita' agli indirizzi, criteri
e  disposizioni  vigenti per la formazione dei piani di bacino e agli
altri piani e programmi regionali.
    9.  Entro  i successivi trenta giorni la provincia approva in via
definitiva il piano.
    10. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale provvede
in via sostitutiva tramite la nomina di un commissario ad acta.
    11. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino
ufficiale.
    12.  Un  esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, e'
depositato,  a  permanente  e  libera visione del pubblico, presso la
provincia, le comunita' montane e i comuni interessati.
    13.  Il  piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del
provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale.
    14.  Gli  aggiornamenti  al piano di bacino sono approvati con le
procedure di cui al presente articolo.
    15.  Modifiche  puntuali  o  integrazioni  che non incidano sulla
impostazione  e  sulle linee fondamentali di assetto del piano stesso
indicate nella normativa del piano, sono approvate dalla provincia su
proposta  del  comitato  tecnico  provinciale.  Avviso delle avvenute
modifiche o integrazioni e' dato nel Bollettino ufficiale.
    16. I finanziamenti concernenti gli studi per la elaborazione dei
piani  di  bacino  sono concessi dalla giunta regionale, quale organo
dell'autorita' di bacino regionale, sulla base della procedura di cui
all'art. 91.