Art. 98. Opere idrauliche e interventi di difesa e manutenzione del territorio 1. Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio da realizzare sono individuate dal piano di bacino o piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, che indica altresi' gli interventi e le spese obbligatorie. 2. Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione del territorio di interesse pubblico sono realizzati con il contributo dello Stato, della Comunita' europea, della Regione, delle province, dei comuni e dei privati. 3. Anche al di fuori dei piani di bacino, qualora si tratti di prevenire danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati, la provincia competente per territorio, d'ufficio o su proposta di tutti o parte degli interessati in quanto traenti beneficio dalle opere, previa valutazione delle stesse, puo' dichiarare obbligatorie ulteriori spese concernenti le opere di sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche. 4. Qualora le opere idrauliche e le spese dichiarate obbligatorie nei piani di bacino o previste ai sensi del comma 3, non siano realizzate nei termini indicati dai soggetti tenuti ai sensi della presente legge, la provincia procede in danno dei soggetti stessi, che sono solidalmente tenuti al rimborso delle spese sostenute in proporzione del rispettivo vantaggio. 5. Le opere ed interventi aventi per scopo la sola difesa di beni dai corsi d'acqua di qualsiasi natura, nonche' i lavori riguardanti fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata o comunque di un'opera oggetto di concessione sono realizzati a cura e spese del soggetto interessato.