Art. 98.
Opere idrauliche e interventi di difesa e manutenzione del territorio
    1.  Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione
del  territorio  da realizzare sono individuate dal piano di bacino o
piano  stralcio  per  la tutela dal rischio idrogeologico, che indica
altresi' gli interventi e le spese obbligatorie.
    2.  Le opere idrauliche e gli interventi di difesa e manutenzione
del   territorio   di  interesse  pubblico  sono  realizzati  con  il
contributo dello Stato, della Comunita' europea, della Regione, delle
province, dei comuni e dei privati.
    3.  Anche  al  di fuori dei piani di bacino, qualora si tratti di
prevenire  danni  gravi  ed estesi con il coinvolgimento di interessi
pubblici e privati, la provincia competente per territorio, d'ufficio
o  su  proposta  di tutti o parte degli interessati in quanto traenti
beneficio   dalle   opere,  previa  valutazione  delle  stesse,  puo'
dichiarare  obbligatorie  ulteriori  spese  concernenti  le  opere di
sistemazioni idrauliche ed idrogeologiche.
    4. Qualora le opere idrauliche e le spese dichiarate obbligatorie
nei  piani  di  bacino  o  previste  ai  sensi del comma 3, non siano
realizzate  nei  termini  indicati dai soggetti tenuti ai sensi della
presente  legge,  la  provincia procede in danno dei soggetti stessi,
che  sono  solidalmente  tenuti  al rimborso delle spese sostenute in
proporzione del rispettivo vantaggio.
    5. Le opere ed interventi aventi per scopo la sola difesa di beni
dai  corsi  d'acqua di qualsiasi natura, nonche' i lavori riguardanti
fiumi  e  torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di
un  ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata o comunque di
un'opera  oggetto  di  concessione sono realizzati a cura e spese del
soggetto interessato.