Art. 99. Realizzazione delle opere idrauliche 1. La provincia, sulla base della classificazione delle opere idrauliche effettuata dal piano di bacino: a) cura la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura non demandate dal piano di bacino ad altri soggetti, d'intesa con gli enti interessati; b) delimita la superficie dei terreni compresi nel perimetro soggetto alla contribuzione nelle spese da sostenersi da parte dei soggetti pubblici e privati; c) individua i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla realizzazione e al mantenimento delle opere; d) approva gli interventi, in attuazione del piano di bacino, provvedendo in sostituzione e in danno del soggetto tenuto all'esecuzione delle opere, in caso di urgenza o inadempienza; e) effettua la valutazione delle spese necessarie, nei casi di cui all'art. 98, comma 3; f) vigila sulla esecuzione degli interventi di cui agli articoli 93 e 94. 2. L'approvazione da parte della provincia dei progetti relativi ad interventi da realizzare a cura della stessa per motivi di necessita' ed urgenza connessi a grave rischio idrogeologico ed idraulico, comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni, assensi, nulla osta, pareri di competenza provinciale e comunale previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli stessi.