Art. 99.
                Realizzazione delle opere idrauliche
    1.  La  provincia,  sulla  base della classificazione delle opere
idrauliche effettuata dal piano di bacino:
      a) cura  la progettazione, la realizzazione e la gestione delle
opere  idrauliche  di  qualsiasi  natura  non  demandate dal piano di
bacino ad altri soggetti, d'intesa con gli enti interessati;
      b) delimita  la  superficie  dei terreni compresi nel perimetro
soggetto  alla  contribuzione  nelle spese da sostenersi da parte dei
soggetti pubblici e privati;
      c) individua  i  soggetti,  pubblici  e  privati,  tenuti  alla
realizzazione e al mantenimento delle opere;
      d) approva  gli  interventi, in attuazione del piano di bacino,
provvedendo   in   sostituzione   e  in  danno  del  soggetto  tenuto
all'esecuzione delle opere, in caso di urgenza o inadempienza;
      e) effettua  la valutazione delle spese necessarie, nei casi di
cui all'art. 98, comma 3;
      f) vigila   sulla  esecuzione  degli  interventi  di  cui  agli
articoli 93 e 94.
    2.  L'approvazione da parte della provincia dei progetti relativi
ad  interventi  da  realizzare  a  cura  della  stessa  per motivi di
necessita'  ed  urgenza  connessi  a  grave  rischio idrogeologico ed
idraulico,  comporta  dichiarazione  di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita'  dei  lavori  e  sostituisce  a tutti gli effetti le
autorizzazioni,   concessioni,   assensi,   nulla   osta,  pareri  di
competenza provinciale e comunale previsti dalla legislazione vigente
per la realizzazione degli stessi.