Art. 11.
                           P o t a t u r a
    1. La potatura puo' praticarsi non oltre il terzo inferiore della
pianta  a  partire  dal  suolo  ivi  comprese  le  piante arbustive a
portamento  arborescente  di  agrifoglio  (Ilex  aquifolium),  alloro
(Laurus  nobilis), ginepro comune (Juniperus communis), ginepro rosso
(Juniperus oxycedrus) e corbezzolo (Arbutus unedo).
    2.  La potatura degli arbusti diversi da quelli di cui al comma 1
puo'  essere praticata a condizione di non compromettere la vitalita'
e lo sviluppo della pianta. E' comunque sempre vietata l'asportazione
dei cimali.
    3.  La potatura degli arbusti a scopo commerciale e' assoggettata
alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 21.
    4.  La  potatura  dei  rami verdi puo' farsi soltanto dall'agosto
alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.
    5.  La potatura deve essere fatta radente al tronco ed in maniera
da non danneggiare la corteccia.
    6.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera a) della legge forestale oppure, se possa derivarne il totale
o parziale deperimento delle piante, con l'applicazione dell'art. 52,
comma 6 della legge medesima.