Art. 11. P o t a t u r a 1. La potatura puo' praticarsi non oltre il terzo inferiore della pianta a partire dal suolo ivi comprese le piante arbustive a portamento arborescente di agrifoglio (Ilex aquifolium), alloro (Laurus nobilis), ginepro comune (Juniperus communis), ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) e corbezzolo (Arbutus unedo). 2. La potatura degli arbusti diversi da quelli di cui al comma 1 puo' essere praticata a condizione di non compromettere la vitalita' e lo sviluppo della pianta. E' comunque sempre vietata l'asportazione dei cimali. 3. La potatura degli arbusti a scopo commerciale e' assoggettata alla disciplina di cui al comma 4 dell'art. 21. 4. La potatura dei rami verdi puo' farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione. 5. La potatura deve essere fatta radente al tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia. 6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge forestale oppure, se possa derivarne il totale o parziale deperimento delle piante, con l'applicazione dell'art. 52, comma 6 della legge medesima.