Art. 12. Allestimento e sgombero delle tagliate 1. L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero degli stessi devono compiersi il piu' prontamente possibile in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame. 2. Nei cedui, detti prodotti devono essere quanto prima asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse, e comunque nei trenta giorni successivi al termine consentito per il taglio di cui all'art. 8. 3. I residui della lavorazione sia della fustaia, sia dei cedui, devono essere allontanati o concentrati in spazi liberi. L'IRF, in casi particolari, puo' dispensare da tale obbligo. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale, oltre all'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco, fermo restando l'obbligo dell'allestimento e sgombero entro il termine di trenta giorni dalla contestazione.