Art. 12.
               Allestimento e sgombero delle tagliate
    1.  L'allestimento  dei  prodotti  del taglio e lo sgombero degli
stessi  devono compiersi il piu' prontamente possibile in modo da non
danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.
    2. Nei cedui, detti prodotti devono essere quanto prima asportati
dalle  tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate
stesse, e comunque nei trenta giorni successivi al termine consentito
per il taglio di cui all'art. 8.
    3.  I residui della lavorazione sia della fustaia, sia dei cedui,
devono  essere  allontanati  o concentrati in spazi liberi. L'IRF, in
casi particolari, puo' dispensare da tale obbligo.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera  b)  della  legge forestale, oltre all'applicazione dell'art.
52,  comma  6  in  caso  di  danno al bosco, fermo restando l'obbligo
dell'allestimento  e sgombero entro il termine di trenta giorni dalla
contestazione.