Art. 13. Esbosco dei prodotti 1. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto del legname per via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento gia' esistenti, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco tagliate di recente od in rinnovazione. 2. Il rotolamento o lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata alla strada, condotto o canale piu' vicino o all'aia dove si fara' la carbonizzazione. L'IRF puo' dettare ulteriori prescrizioni per l'esbosco. 3. L'apertura e l'allargamento di strade e di altre infrastrutture forestali e' soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 14 della legge forestale. 4. L'IRF puo' vietare l'uso dei condotti temporanei o canali di avvallamento del legname gia' esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco. 5. L'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo non e' necessaria per i lavori di manutenzione di cui all'art. 14, comma 5 della legge forestale. 6. L'IRF puo' imporre il ripristino del bosco e dei luoghi adibiti alla asportazione dei prodotti boschivi mediante semina o piantagione o quanto altro necessario. 7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 della legge forestale, salva l'applicazione del comma 6 in caso di danno al bosco. Si applica la sanzione prevista dal comma 3 per quanto non previsto dai predetti commi 4, 5 e 6.