Art. 13.
                        Esbosco dei prodotti
    1.  Ferma  l'osservanza  delle  leggi  relative  al trasporto del
legname  per  via funicolare aerea, l'esbosco dei prodotti deve farsi
per  strade,  per  condotti  e canali di avvallamento gia' esistenti,
evitando  il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco tagliate
di recente od in rinnovazione.
    2. Il rotolamento o lo strascico sono permessi soltanto dal luogo
dove  la  pianta  viene atterrata alla strada, condotto o canale piu'
vicino o all'aia dove si fara' la carbonizzazione. L'IRF puo' dettare
ulteriori prescrizioni per l'esbosco.
    3.   L'apertura   e   l'allargamento   di   strade   e  di  altre
infrastrutture   forestali  e'  soggetta  all'autorizzazione  di  cui
all'art. 14 della legge forestale.
    4.  L'IRF  puo' vietare l'uso dei condotti temporanei o canali di
avvallamento del legname gia' esistenti, qualora tale uso dia luogo a
frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.
    5.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 del presente articolo non
e'  necessaria per i lavori di manutenzione di cui all'art. 14, comma
5 della legge forestale.
    6.  L'IRF  puo'  imporre  il  ripristino  del  bosco e dei luoghi
adibiti  alla  asportazione  dei  prodotti boschivi mediante semina o
piantagione o quanto altro necessario.
    7.  Le  infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5
della  legge  forestale,  salva l'applicazione del comma 6 in caso di
danno  al  bosco.  Si  applica  la  sanzione prevista dal comma 3 per
quanto non previsto dai predetti commi 4, 5 e 6.