Art. 14. Taglio di piante sulle scarpate 1. Lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco e' consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperienti in deroga alle norme di cui al presente regolamento, ferma l'osservanza di quanto prescritto agli articoli 9 e 12. 2. Le ceppaie vanno rilasciate in sito, ad esclusione di quelle sradicate, anche parzialmente. In tali casi si deve provvedere alla sistemazione e profilatura del terreno nonche' al successi'vo inerbimento. 3. Le infrazioni a quanto previsto al comma 2 del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 52 comma 7 della legge forestale.