Art. 14.
                   Taglio di piante sulle scarpate
    1.  Lungo  le  scarpate  stradali  e  sul  margine  superiore  di
eventuali  cigli  di  distacco  e'  consentito il taglio delle piante
arboree  instabili  o  deperienti  in  deroga  alle  norme  di cui al
presente  regolamento,  ferma  l'osservanza di quanto prescritto agli
articoli 9 e 12.
    2.  Le  ceppaie vanno rilasciate in sito, ad esclusione di quelle
sradicate,  anche  parzialmente. In tali casi si deve provvedere alla
sistemazione   e  profilatura  del  terreno  nonche'  al  successi'vo
inerbimento.
    3.  Le  infrazioni  a  quanto  previsto  al  comma 2 del presente
articolo  sono  punite  ai  sensi  dell'art.  52  comma 7 della legge
forestale.