Art. 15.
                           Carbonizzazione
    1.   E'   consentita   la  carbonizzazione  nelle  aie  carbonili
esistenti,  previa  comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta
giorni prima dell'inizio delle operazioni.
    2.  Qualora  occorra  formare  nuove  aie,  queste  devono essere
praticate  nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento
o  per  altre  cause,  non esista pericolo di danni al soprassuolo ed
alla  consistenza  e  stabilita' del terreno. In mancanza di vuoti si
deve ricorrere alle parti di bosco meno folte di piante.
    3.  Le  aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia
necessario  per  la  pendenza  e la natura del terreno, devono essere
sostenute  possibilmente con muri a secco, con zolle erbose ed almeno
con palizzate o ripari di legname.
    4.  Nei  boschi  in cui il pericolo degli incendi e' grave, l'IRF
puo',  nei  mesi  estivi  o  comunque  siccitosi, imporre speciali ed
opportune cautele per esercitare la carbonizzazione.
    5. L'inizio della carbonizzazione e' vietato nei periodi di grave
pericolosita'  per  gli  incendi  di  cui  all'art.  42  della  legge
forestale.
    6.  Durante  la  preparazione  del carbone il terreno circostante
deve  essere vigilato di giorno e di notte da persone esperte al fine
di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.
    7. Le infrazioni, salvo l'applicazione dell'art. 52 comma 6 della
legge forestale in caso di danno al bosco, sono cosi' punite ai sensi
della legge medesima:
      a) per  le  infrazioni  relative  ai  commi 1, 2 e 3 si applica
l'art. 52, comma 3;
      b) per  le infrazioni relative ai commi 4 e 5 si applica l'art.
52, comma 11.