Art. 15. Carbonizzazione 1. E' consentita la carbonizzazione nelle aie carbonili esistenti, previa comunicazione all'IRF da inoltrarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. 2. Qualora occorra formare nuove aie, queste devono essere praticate nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo ed alla consistenza e stabilita' del terreno. In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti di bosco meno folte di piante. 3. Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose ed almeno con palizzate o ripari di legname. 4. Nei boschi in cui il pericolo degli incendi e' grave, l'IRF puo', nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione. 5. L'inizio della carbonizzazione e' vietato nei periodi di grave pericolosita' per gli incendi di cui all'art. 42 della legge forestale. 6. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da persone esperte al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante. 7. Le infrazioni, salvo l'applicazione dell'art. 52 comma 6 della legge forestale in caso di danno al bosco, sono cosi' punite ai sensi della legge medesima: a) per le infrazioni relative ai commi 1, 2 e 3 si applica l'art. 52, comma 3; b) per le infrazioni relative ai commi 4 e 5 si applica l'art. 52, comma 11.