Art. 16. Preparazione della carbonella 1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante o alle ceppaie puo' effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo 1o giugno-30 settembre, e durante lo stato di grave pericolosita' per gli incendi di cui all'art. 42 della legge forestale. 2. Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 11, della legge forestale, salvo l'applicazione del comma 6 dello stesso articolo in caso di danno al bosco.