Art. 16.
                    Preparazione della carbonella
    1. La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno
alle piante o alle ceppaie puo' effettuarsi solo nelle giornate umide
e  piovose  e  mai  nelle  giornate di vento, escluso in ogni caso il
periodo   1o  giugno-30  settembre,  e  durante  lo  stato  di  grave
pericolosita'  per  gli  incendi  di  cui  all'art.  42  della  legge
forestale.
    2.  Per  detta  preparazione  devono adibirsi gli spazi vuoti del
bosco e le piazze delle carbonaie.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite ai sensi dell'art. 52, comma 11,
della  legge forestale, salvo l'applicazione del comma 6 dello stesso
articolo in caso di danno al bosco.