Art. 17.
                     Esercizio della resinazione
    1.  I  possessori  che intendono procedere alla resinazione delle
piante,  devono  fare  denuncia all'IRF almeno trenta giorni prima di
intraprendere il lavoro indicando la localita', la specie legnosa, la
superficie  del  bosco  o  terreno  in  cui  si  trovano le piante da
resinare  ed  il  numero  approssimativo  di  queste;  devono inoltre
precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.
    2. L'IRF puo' dettare le prescrizioni del caso.
    3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3 della
legge forestale.