Art. 17. Esercizio della resinazione 1. I possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono fare denuncia all'IRF almeno trenta giorni prima di intraprendere il lavoro indicando la localita', la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici. 2. L'IRF puo' dettare le prescrizioni del caso. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 3 della legge forestale.