Art. 18.
                       Sistemi di resinazione
    1. La resinazione e' consentita purche' siano rispettati i limiti
sotto indicati:
      a) per  la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari,
l'intaccatura  deve  essere  larga  cm  9 al massimo e profonda cm 1,
l'altezza  del  complesso delle incisioni annuali non deve superare i
cm  60  nel  primo  anno  e  nel  secondo  anno  e i cm 70 negli anni
successivi;
      b) per la resinazione con il raschietto le incisioni a forma di
V  devono  essere  costituite  da solchetti larghi non piu' di cm 1 e
profondi  mezzo  centimetro  ed  il  canale  di  sgrondo,  a  decorso
verticale, deve essere largo non piu' di cm 2 e profondo cm 1.
    2. Le incisioni non devono comunque superare la terza parte della
circonferenza della pianta e l'altezza di m 2,40 dal suolo.
    3.    L'impiego    di    stimolanti    chimici   e'   subordinato
all'autorizzazione dell'IRF.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma
3 in assenza di autorizzazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma
3 della stessa legge.