Art. 18. Sistemi di resinazione 1. La resinazione e' consentita purche' siano rispettati i limiti sotto indicati: a) per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari, l'intaccatura deve essere larga cm 9 al massimo e profonda cm 1, l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i cm 60 nel primo anno e nel secondo anno e i cm 70 negli anni successivi; b) per la resinazione con il raschietto le incisioni a forma di V devono essere costituite da solchetti larghi non piu' di cm 1 e profondi mezzo centimetro ed il canale di sgrondo, a decorso verticale, deve essere largo non piu' di cm 2 e profondo cm 1. 2. Le incisioni non devono comunque superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m 2,40 dal suolo. 3. L'impiego di stimolanti chimici e' subordinato all'autorizzazione dell'IRF. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa legge.