Art. 19.
                    Resinazione a vita e a morte
    1.  Ai  fini  del presente regolamento, per resinazione a vita si
intende  quella  che  si ottiene con una serie verticale di incisioni
per  anno;  per  resinazione a morte quella effettuata con piu' serie
contemporaneamente.
    2.  La  resinazione a vita puo' essere praticata sulle piante che
abbiano,  a  m  1,30  da  terra e sopra corteccia, il diametro minimo
appresso segnato per ogni specie:
      a) cm 30 per pino laricio, silvestre e domestico;
      b) cm 24 per pino nero, marittimo e d'Aleppo.
    3.  L'IRF  puo' autorizzare la resinazione a morte, qualunque sia
il  diametro,  solo  nelle  piante  che devono cadere al taglio entro
cinque anni per raggiunta maturita' o per ragioni colturali.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma
3 in assenza di autorizzazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma
3 della stessa legge.