Art. 19. Resinazione a vita e a morte 1. Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; per resinazione a morte quella effettuata con piu' serie contemporaneamente. 2. La resinazione a vita puo' essere praticata sulle piante che abbiano, a m 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie: a) cm 30 per pino laricio, silvestre e domestico; b) cm 24 per pino nero, marittimo e d'Aleppo. 3. L'IRF puo' autorizzare la resinazione a morte, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che devono cadere al taglio entro cinque anni per raggiunta maturita' o per ragioni colturali. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione delle operazioni di cui al comma 3 in assenza di autorizzazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa legge.