Art. 2. Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici 1. E' vietata, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, di seguito denominato IRF, la conversione dei boschi di alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici. 2. Fanno eccezione: a) il taglio del ceduo composto e dell'alto fusto lungo le fasce di rispetto delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica, consentito previa segnalazione all'IRF e fatti salvi i diritti di terzi, prescindendo dai turni minimi; b) il taglio del ceduo composto e dell'alto fusto entro la fascia di profondita' massima di metri quindici misurati dal perimetro dei fabbricati gia' esistenti all'interno di un area a bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla; c) i castagneti. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge forestale, computando la sanzione amministrativa pecuniaria sul valore delle piante che, secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario, non avrebbero potuto utilizzarsi.