Art. 2.
Divieto  di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui
                     composti in cedui semplici
    1.    E'   vietata,   senza   l'autorizzazione   dell'Ispettorato
ripartimentale  delle  foreste  competente per territorio, di seguito
denominato  IRF,  la  conversione  dei boschi di alto fusto in boschi
cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
    2. Fanno eccezione:
      a) il  taglio  del  ceduo  composto  e dell'alto fusto lungo le
fasce  di  rispetto  delle  linee  aeree  di  telecomunicazione  e di
conduzione  dell'energia  elettrica,  consentito  previa segnalazione
all'IRF  e  fatti  salvi  i  diritti di terzi, prescindendo dai turni
minimi;
      b) il  taglio  del  ceduo  composto  e dell'alto fusto entro la
fascia   di  profondita'  massima  di  metri  quindici  misurati  dal
perimetro  dei  fabbricati  gia'  esistenti  all'interno di un area a
bosco e adibiti ad uso abitativo o ad uso stalla;
      c) i castagneti.
    3.  Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52 comma 6 della
legge forestale, computando la sanzione amministrativa pecuniaria sul
valore  delle  piante  che, secondo le prescrizioni regolanti i tagli
nelle   forme   di   trattamento  originario,  non  avrebbero  potuto
utilizzarsi.