Art. 20.
                        Raccolta dello strame
    1.  I  proprietari  e i conduttori di boschi possono asportare lo
strame nei loro boschi per le necessita' connesse all'attivita' delle
rispettive  aziende agricole. In modo analogo possono comportarsi gli
allevatori di bestiame per lo strame da utilizzarsi come lettiera nei
loro allevamenti.
    2.  Chiunque,  al  di fuori dei casi previsti al comma 1, intenda
raccogliere  strame  nei  boschi  liguri,  deve  darne  comunicazione
all'IRF competente con un preavviso di almeno venti giorni, indicando
la  localita', la superficie ed il tipo di bosco interessato. Qualora
la   raccolta  dello  strame  sia  effettuata  per  fini  commerciali
necessita  sempre  la  preventiva  autorizzazione di cui all'art. 49,
comma 6 della legge forestale.
    3.  Nei casi di cui al precedente comma, la raccolta dello strame
puo'  ripetersi  nello  stesso  luogo  solo  dopo  cinque anni. L'IRF
competente  puo'  autorizzarla  in casi particolari, dietro richiesta
motivata,  dopo tre anni. Analogamente si procede nei boschi percorsi
dal fuoco, a partire dal momento dell'incendio.
    4. La raccolta dello strame e' comunque vietata:
      a) nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento;
      b) nelle  zone  di conservazione dell'assetto vegetazionale del
piano  territoriale  di coordinamento paesistico, nei boschi di nuovo
impianto  e  in  corso  di  rinnovazione, eccettuati i casi di cui al
comma 1.
    5.  La  raccolta  deve  essere  effettuata  con  l'ausilio  di un
rastrello munito di denti con punta arrotondata.
    6. E' sempre vietata l'asportazione intenzionale del territorio.
    7. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 52, comma 3, della
legge forestale salvo l'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di
danno al bosco.