Art. 20. Raccolta dello strame 1. I proprietari e i conduttori di boschi possono asportare lo strame nei loro boschi per le necessita' connesse all'attivita' delle rispettive aziende agricole. In modo analogo possono comportarsi gli allevatori di bestiame per lo strame da utilizzarsi come lettiera nei loro allevamenti. 2. Chiunque, al di fuori dei casi previsti al comma 1, intenda raccogliere strame nei boschi liguri, deve darne comunicazione all'IRF competente con un preavviso di almeno venti giorni, indicando la localita', la superficie ed il tipo di bosco interessato. Qualora la raccolta dello strame sia effettuata per fini commerciali necessita sempre la preventiva autorizzazione di cui all'art. 49, comma 6 della legge forestale. 3. Nei casi di cui al precedente comma, la raccolta dello strame puo' ripetersi nello stesso luogo solo dopo cinque anni. L'IRF competente puo' autorizzarla in casi particolari, dietro richiesta motivata, dopo tre anni. Analogamente si procede nei boschi percorsi dal fuoco, a partire dal momento dell'incendio. 4. La raccolta dello strame e' comunque vietata: a) nei terreni a pendenza superiore al 50 per cento; b) nelle zone di conservazione dell'assetto vegetazionale del piano territoriale di coordinamento paesistico, nei boschi di nuovo impianto e in corso di rinnovazione, eccettuati i casi di cui al comma 1. 5. La raccolta deve essere effettuata con l'ausilio di un rastrello munito di denti con punta arrotondata. 6. E' sempre vietata l'asportazione intenzionale del territorio. 7. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 52, comma 3, della legge forestale salvo l'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco.