Art. 21.
 Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi
    1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare
lo strappo e la recisione del novellame nonche' qualsiasi altro danno
alla rinnovazione.
    2.  Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi deve essere
eseguito  secondo  le  modalita'  di  cui all'art. 9 e senza arrecare
danno alle altre piante del bosco, anche se frammiste.
    3.  Nelle  superfici  boscate  fortemente  degradate a seguito di
incendi o altre cause naturali avverse, il taglio degli arbusti e dei
cespugli su una superficie complessiva superiore a un ara deve essere
comunicato  all'IRF  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio delle
operazioni.  Nel  termine anzidetto l'IRF puo' disciplinare o inibire
le  operazioni  di taglio, qualora le stesse possano compromettere la
naturale   ricostituzione   o   determinare   fenomeni   di  dissesto
idrogeologico.
    4.  Il  taglio  degli  arbusti  e dei cespugli nei boschi a scopo
commerciale  deve  essere  sempre  comunicato  all'IRF secondo quanto
previsto al comma 3.
    5.   Ai   margini   di  strade,  sentieri,  viali  tagliafuoco  e
appezzamenti  di  terra  coltivati,  per  una  fascia di rispetto non
superiore  a  metri  3,  il  taglio  degli arbusti e dei cespugli nei
boschi puo essere sempre effettuato.
    6.  Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e' comunque
vietato  nelle  aree  interessate  da frane superficiali ed in quelle
soggette a valanghe.
    7.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera  b) della legge forestale. La mancata comunicazione e' punita
ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.