Art. 21. Raccolta dell'erba e taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi 1. La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame nonche' qualsiasi altro danno alla rinnovazione. 2. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi deve essere eseguito secondo le modalita' di cui all'art. 9 e senza arrecare danno alle altre piante del bosco, anche se frammiste. 3. Nelle superfici boscate fortemente degradate a seguito di incendi o altre cause naturali avverse, il taglio degli arbusti e dei cespugli su una superficie complessiva superiore a un ara deve essere comunicato all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni. Nel termine anzidetto l'IRF puo' disciplinare o inibire le operazioni di taglio, qualora le stesse possano compromettere la naturale ricostituzione o determinare fenomeni di dissesto idrogeologico. 4. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi a scopo commerciale deve essere sempre comunicato all'IRF secondo quanto previsto al comma 3. 5. Ai margini di strade, sentieri, viali tagliafuoco e appezzamenti di terra coltivati, per una fascia di rispetto non superiore a metri 3, il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi puo essere sempre effettuato. 6. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e' comunque vietato nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette a valanghe. 7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. La mancata comunicazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.