Art. 22. Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti 1. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia puo' effettuarsi, nell'ambito del bosco, previa comunicazione da inoltrarsi all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la localita', la superficie e il tipo di bosco interessato. La comunicazione all'IRF non e' necessana allorche' l'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia venga effettuata allo scopo di consentire la ripresa della coltivazione del terreno. 2. Decorsi trenta giorni senza che l'IRF abbia dettato modalita' o divieti, l'interessato puo procedere ai lavori di estrazione. 3. L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia e' comunque vietata nelle aree interessate da frane superficiali ed in quelle soggette a valanga. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale. In caso di mancata comunicazione si applica l'art. 52, comma 3 della legge medesima.