Art. 22.
         Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti
    1.  L'estrazione  del  ciocco  delle eriche e degli altri arbusti
della   macchia  puo'  effettuarsi,  nell'ambito  del  bosco,  previa
comunicazione  da  inoltrarsi  all'IRF  almeno  trenta  giorni  prima
dell'inizio  dei  lavori,  indicando la localita', la superficie e il
tipo  di bosco interessato. La comunicazione all'IRF non e' necessana
allorche'  l'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti
della  macchia  venga  effettuata allo scopo di consentire la ripresa
della coltivazione del terreno.
    2.  Decorsi trenta giorni senza che l'IRF abbia dettato modalita'
o divieti, l'interessato puo procedere ai lavori di estrazione.
    3.  L'estrazione  del  ciocco  delle eriche e degli altri arbusti
della  macchia  e'  comunque  vietata nelle aree interessate da frane
superficiali ed in quelle soggette a valanga.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera b) della legge forestale. In caso di mancata comunicazione si
applica l'art. 52, comma 3 della legge medesima.