Art. 23. Modalita' di raccolta della lavanda spontanea 1. La raccolta della lavanda spontanea (Lavandula officinalis) deve avvenire con le seguenti norme: a) lo stelo non puo' essere reciso per una lunghezza superiore ai cm 10 e per il taglio deve essere impiegato un attrezzo munito di lama tagliente; b) la raccolta delle sommita' fiorite non puo' iniziare prima del 1o luglio nelle localita' sotto i 600 metri s.l.m e del 15 luglio nelle localita' che si trovano ad altitudine superiore ai 600 metri. 2. E' comunque vietata l'estirpazione delle piantine di lavanda spontanea. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) della legge forestale.