Art. 23.
            Modalita' di raccolta della lavanda spontanea
    1.  La  raccolta  della lavanda spontanea (Lavandula officinalis)
deve avvenire con le seguenti norme:
      a) lo  stelo non puo' essere reciso per una lunghezza superiore
ai  cm 10 e per il taglio deve essere impiegato un attrezzo munito di
lama tagliente;
      b) la  raccolta  delle sommita' fiorite non puo' iniziare prima
del 1o luglio nelle localita' sotto i 600 metri s.l.m e del 15 luglio
nelle localita' che si trovano ad altitudine superiore ai 600 metri.
    2.  E'  comunque vietata l'estirpazione delle piantine di lavanda
spontanea.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera b) della legge forestale.