Art. 25. Piante, rami e cimali destinati all'uso di "alberi di Natale" 1. Le piante, rami o cimali di conifere e di agrifoglio provenienti dai boschi liguri nel periodo compreso tra il 1o ottobre ed il 24 dicembre per essere trasportati o commerciati, devono essere sempre accompagnati da speciale contrassegno rilasciato all'IRF, salvo che derivino da regolari operazioni silvocolturali. 2. I rami di conifere e di agrifoglio possono essere trasportati o commercializzati in fasci sui quali potra' essere apposto un unico contrassegno. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1 e' consentito al possessore del bosco il trasporto di una pianta o cimale di conifera e di cinque rami di conifere o agrifoglio senza il prescritto contrassegno, sempre che le suddette piante, rami o cimali non siano destinati al commercio. 4. La potatura a scopo commerciale di conifere e di agrifoglio (Ilex aquifolium), se eseguita nel periodo di cui al comma 1, puo' effettuarsi, previa comunicazione all'IRF, da inoltrarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio. Nella comunicazione devono essere indicati l'ubicazione del terreno ove si intende effettuare la potatura, la sua superficie nonche' il periodo in cui si intende effettuare l'operazione stessa. Qualora sussistano particolari motivi di rarefazione della specie, l'IRF puo' sospenderne o limitarne la potatura. 5. Le piante di conifere e di agrifoglio, munite di apparato radicale, se provenienti da vivai, possono essere trasportate senza contrassegno di provenienza. 6. Le piante prive dell'apparato radicale, i rami e i cimali di conifere e di agrifoglio, se provementi da vivai o allevamenti, devono essere muniti di cartellino indicante il nome del vivaio o allevamento di provenienza, il comune in cui e' ubicato, le generalita' del proprietario, la specie delle piante. 7. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d) della legge forestale. Salvo l'applicazione dell'art. 52, comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata comunicazione di cui al comma 4 e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3.