Art. 25.
    Piante, rami e cimali destinati all'uso di "alberi di Natale"
    1.  Le  piante,  rami  o  cimali  di  conifere  e  di  agrifoglio
provenienti  dai boschi liguri nel periodo compreso tra il 1o ottobre
ed il 24 dicembre per essere trasportati o commerciati, devono essere
sempre  accompagnati  da  speciale  contrassegno  rilasciato all'IRF,
salvo che derivino da regolari operazioni silvocolturali.
    2.  I rami di conifere e di agrifoglio possono essere trasportati
o  commercializzati in fasci sui quali potra' essere apposto un unico
contrassegno.
    3.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 1 e' consentito al
possessore  del bosco il trasporto di una pianta o cimale di conifera
e  di  cinque  rami  di  conifere  o  agrifoglio  senza il prescritto
contrassegno,  sempre che le suddette piante, rami o cimali non siano
destinati al commercio.
    4.  La  potatura  a scopo commerciale di conifere e di agrifoglio
(Ilex  aquifolium),  se  eseguita nel periodo di cui al comma 1, puo'
effettuarsi, previa comunicazione all'IRF, da inoltrarsi almeno venti
giorni   prima   dell'inizio   delle   operazioni  di  taglio.  Nella
comunicazione  devono essere indicati l'ubicazione del terreno ove si
intende  effettuare la potatura, la sua superficie nonche' il periodo
in cui si intende effettuare l'operazione stessa.
    Qualora   sussistano  particolari  motivi  di  rarefazione  della
specie, l'IRF puo' sospenderne o limitarne la potatura.
    5.  Le  piante  di  conifere  e di agrifoglio, munite di apparato
radicale,  se  provenienti da vivai, possono essere trasportate senza
contrassegno di provenienza.
    6.  Le  piante prive dell'apparato radicale, i rami e i cimali di
conifere  e  di  agrifoglio,  se  provementi  da vivai o allevamenti,
devono  essere  muniti  di  cartellino indicante il nome del vivaio o
allevamento   di  provenienza,  il  comune  in  cui  e'  ubicato,  le
generalita' del proprietario, la specie delle piante.
    7.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 1,
lettera  d) della legge forestale. Salvo l'applicazione dell'art. 52,
comma 6 in caso di danno al bosco. La mancata comunicazione di cui al
comma 4 e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3.