Art. 27. C o l l a u d o 1. I piani di assestamento, sia pubblici che privati, sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo a cura dell'ente delegato competente per territorio. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, l'ente delegato puo' avvalersi di esperti liberi professionisti iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, che risultino iscritti anche all'albo dei collaudatori della Regione Liguria di cui alla legge regionale 22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi) e successive modifiche e integrazioni'. 3. Il collaudatore deve essere designato dall'ente delegato, subito dopo la redazione del verbale di visita preliminare, onde consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera.