Art. 27.
                           C o l l a u d o
    1.  I  piani  di  assestamento,  sia  pubblici  che privati, sono
soggetti  a collaudo tecnico-amministrativo a cura dell'ente delegato
competente per territorio.
    2.  Per  gli  adempimenti di cui al comma 1, l'ente delegato puo'
avvalersi  di  esperti  liberi  professionisti  iscritti all'albo dei
dottori  agronomi  e  dottori forestali, che risultino iscritti anche
all'albo  dei  collaudatori  della  Regione Liguria di cui alla legge
regionale  22 luglio 1993, n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei
collaudatori  e  disposizioni  sui collaudi) e successive modifiche e
integrazioni'.
    3.  Il  collaudatore  deve  essere  designato dall'ente delegato,
subito  dopo  la  redazione  del  verbale di visita preliminare, onde
consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera.