Art. 28.
                Fustaie coetanee - Tagli intercalari
    1.  Nelle  fustaie  coetanee,  sia  trattate  a raso, sia a tagli
successivi,  sono  consentiti, previa denuncia all'IRF, i diradamenti
che   eliminano   le   piante  dominate,  danneggiate,  malformate  e
deperienti.  Essi devono compiersi in modo che le chiome delle piante
rilasciate  a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non
oltre un metro.
    2.  Per  gli  interventi di maggiore intensita' o che interessino
altre  specie  arboree,  nonche'  per  i  tagli di preparazione delle
fustaie  trattate  a  tagli  successivi,  si  applica quanto disposto
all'art. 6.
    3.  In  ogni  caso i diradamenti non sono consentiti prima che il
bosco  abbia raggiunto l'eta' di anni quindici dall'impianto, o dalla
rinnovazione.
    4. L'IRF puo' autorizzare, per esigenze colturali, interventi che
hanno  luogo  prima  dei  dieci  anni  di  eta'  quali  sfollamenti e
ripuliture.
    5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della
legge  forestale. La mancata denuncia o comunicazione di cui ai commi
1 e 2 e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.