Art. 28. Fustaie coetanee - Tagli intercalari 1. Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso, sia a tagli successivi, sono consentiti, previa denuncia all'IRF, i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi devono compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro. 2. Per gli interventi di maggiore intensita' o che interessino altre specie arboree, nonche' per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, si applica quanto disposto all'art. 6. 3. In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'eta' di anni quindici dall'impianto, o dalla rinnovazione. 4. L'IRF puo' autorizzare, per esigenze colturali, interventi che hanno luogo prima dei dieci anni di eta' quali sfollamenti e ripuliture. 5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale. La mancata denuncia o comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge medesima.