Art. 3.
                  Sradicamento di piante e ceppaie
    1.  Senza  l'autorizzazione dell'IRF lo sradicamento delle piante
di  alto  fusto vive o morte e delle ceppaie vive o morte e' vietato,
eccezione  fatta per le colture legnose di cui all'art. 2, comma 2, e
per  i  casi  previsti  dagli  articoli  14,  35, 38 e 47 della legge
forestale.
    2. L'autorizzazione e' comunque subordinata alla prescrizione che
gli  scavi  vengano  subito colmati ripianando la superficie e che il
terreno,  nel  luogo  dello  scavo, sia rassodato ed inerbito, oppure
rimboschito,   secondo  le  indicazioni  del  piano  territoriale  di
coordinamento  paesistico, entro il termine di un anno e provvedendo,
se del caso, alla sostituzione delle piante morte.
    3.  Nel  caso  di  piante vive e ceppaie vive l'autorizzazione e'
rilasciata  per  comprovate  esigenze  fitosanitarie  o  nel corso di
attivita'  di  miglioramento e/o consolidamento del bosco o della sua
rinnovazione.
    4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 7 della
legge  forestale.  Qualora  l'estrazione  delle  piante o ceppaie sia
connessa  con  le  violazioni  agli  articoli 14, 35 e 47 della legge
forestale,  oltre  alle  sanzioni  di  cui  all'art.  52, comma 7, si
applicano anche i commi 4 e 5 dello stesso articolo.