Art. 3. Sradicamento di piante e ceppaie 1. Senza l'autorizzazione dell'IRF lo sradicamento delle piante di alto fusto vive o morte e delle ceppaie vive o morte e' vietato, eccezione fatta per le colture legnose di cui all'art. 2, comma 2, e per i casi previsti dagli articoli 14, 35, 38 e 47 della legge forestale. 2. L'autorizzazione e' comunque subordinata alla prescrizione che gli scavi vengano subito colmati ripianando la superficie e che il terreno, nel luogo dello scavo, sia rassodato ed inerbito, oppure rimboschito, secondo le indicazioni del piano territoriale di coordinamento paesistico, entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte. 3. Nel caso di piante vive e ceppaie vive l'autorizzazione e' rilasciata per comprovate esigenze fitosanitarie o nel corso di attivita' di miglioramento e/o consolidamento del bosco o della sua rinnovazione. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 7 della legge forestale. Qualora l'estrazione delle piante o ceppaie sia connessa con le violazioni agli articoli 14, 35 e 47 della legge forestale, oltre alle sanzioni di cui all'art. 52, comma 7, si applicano anche i commi 4 e 5 dello stesso articolo.