Art. 30. Fustaie coetanee trattate a raso - Rinnovazione artificiale obbligatoria 1. Gli appezzamenti di bosco nei quali e' eseguito il taglio raso debbono essere rimboschiti, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, utilizzando specie conformi alle indicazioni del piano territoriale di coordinamento paesistico o quelle eventualmente individuate negli specifici piani di settore. 2. Per gli appezzamenti di bosco di cui al comma 1, l'IRF puo' imporre al richiedente la presentazione di un piano di lavori atti a garantire la rinnovazione artificiale del bosco e l'eventuale deposito cauzionale da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, a mezzo di conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa, vincolata a favore della Regione, proporzionalmente svincolabile mediante presentazione di stati di avanzamento dei lavori. 3. Il taglio deve comunque essere effettuato con le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 29. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale.