Art. 30.
Fustaie   coetanee   trattate   a  raso  -  Rinnovazione  artificiale
                            obbligatoria
    1. Gli appezzamenti di bosco nei quali e' eseguito il taglio raso
debbono   essere   rimboschiti,   qualora   risulti   improbabile  la
rinnovazione  naturale,  utilizzando specie conformi alle indicazioni
del   piano   territoriale   di  coordinamento  paesistico  o  quelle
eventualmente individuate negli specifici piani di settore.
    2.  Per  gli  appezzamenti di bosco di cui al comma 1, l'IRF puo'
imporre  al richiedente la presentazione di un piano di lavori atti a
garantire   la  rinnovazione  artificiale  del  bosco  e  l'eventuale
deposito  cauzionale da effettuarsi ai sensi della normativa vigente,
a  mezzo  di  conto corrente postale, fidejussione bancaria o polizza
assicurativa,  vincolata  a  favore  della Regione, proporzionalmente
svincolabile  mediante  presentazione  di  stati  di  avanzamento dei
lavori.
    3.  Il taglio deve comunque essere effettuato con le modalita' di
cui al comma 1 dell'art. 29.
    4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della
legge forestale.