Art. 31. Fustaie coetanee a "tagli successivi" - Tagli di sementazione 1. Nelle fustaie coetanee a tagli successivi, il taglio di sementazione deve avvenire all'eta' del turno. 2. In ogni caso l'estensione unitaria delle tagliate non puo' essere superiore a un ettaro e fra i perimetri esterni di una tagliata e l'altra, vi deve essere una distanza minima di m 50. Per l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m 50 dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo taglio effettuato nelle tagliate confinanti ferme restando le condizioni precedentemente poste. 3. Dopo il taglio di sementazione deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro: a) per i boschi di faggio o leccio - mc 100; b) per i boschi di querce e per i boschi misti di latifoglie - mc 90; c) per i boschi di abete - mc 120; d) per i boschi di larice - mc 80; e) per i boschi di pino marittimo - mc 60; f) per i boschi di pino nero, laricio, silvestre - mc 80. 4. In ogni caso il taglio di sementazione nei boschi di conifere non deve interessare le latifoglie presenti, le quali rimangono in dote al bosco. 5. Per gli interventi di cui al comma 1, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6. 6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa legge.