Art. 31.
    Fustaie coetanee a "tagli successivi" - Tagli di sementazione
    1.  Nelle  fustaie  coetanee  a  tagli  successivi,  il taglio di
sementazione deve avvenire all'eta' del turno.
    2.  In  ogni  caso  l'estensione unitaria delle tagliate non puo'
essere  superiore  a  un  ettaro  e  fra  i  perimetri esterni di una
tagliata  e  l'altra, vi deve essere una distanza minima di m 50. Per
l'esecuzione di tagli in zone poste ad una distanza inferiore ai m 50
dalle tagliate, devono essere trascorsi almeno venti anni dall'ultimo
taglio   effettuato  nelle  tagliate  confinanti  ferme  restando  le
condizioni precedentemente poste.
    3.  Dopo  il  taglio  di sementazione deve comunque risultare una
provvigione  legnosa  non  inferiore  ai  seguenti  quantitativi  per
ettaro:
      a) per i boschi di faggio o leccio - mc 100;
      b) per  i boschi di querce e per i boschi misti di latifoglie -
mc 90;
      c) per i boschi di abete - mc 120;
      d) per i boschi di larice - mc 80;
      e) per i boschi di pino marittimo - mc 60;
      f) per i boschi di pino nero, laricio, silvestre - mc 80.
    4.  In ogni caso il taglio di sementazione nei boschi di conifere
non  deve  interessare  le latifoglie presenti, le quali rimangono in
dote al bosco.
    5.  Per gli interventi di cui al comma 1, il possessore deve dare
la comunicazione di cui all'art. 6.
    6. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della
legge  forestale.  L'esecuzione  degli interventi senza la preventiva
comunicazione  e'  punita ai sensi dell'art. 52, comma 3 della stessa
legge.