Art. 32. Fustaie coetanee a "tagli successivi" - Tagli secondari e di sgombero 1. Il taglio di sgombero preceduto o meno da tagli secondari in conformita' all'andamento della rinnovazione non puo' essere assentito se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata. 2. Sia per i tagli secondari, sia per quello di sgombero, il possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6. 3. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della stessa legge.