Art. 32.
Fustaie coetanee a "tagli successivi" - Tagli secondari e di sgombero
    1.  Il  taglio di sgombero preceduto o meno da tagli secondari in
conformita'   all'andamento   della   rinnovazione  non  puo'  essere
assentito se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.
    2.  Sia  per  i  tagli  secondari, sia per quello di sgombero, il
possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6.
    3.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della   legge  forestale.  L'esecuzione  degli  interventi  senza  la
preventiva  comunicazione  e'  punita ai sensi dell'art. 52, comma 3,
della stessa legge.