Art. 34. Fustaie disetanee 1. Le fustaie disetanee da diradare devono essere trattate a tagli saltuari o a scelta, con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione non inferiore ai dieci anni e lasciando, dopo il taglio, una provvigione per ettaro non inferiore a: a) per le fustaie di abete e faggio - mc 150; b) per le fustaie di leccio e miste di latifoglie - mc 120; c) per le fustaie di pino nero e laricio - mc 80; d) per le fustaie di pino marittimo ed altre resinose - mc 70. 2. Durante il periodo di curazione nessun taglio e' ammesso salvo quanto e' disposto all'art. 56. 3. Per gli interventi di cui al comma 1 il possessore deve dare la comunicazione di cui all'art. 6. 4. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale. L'esecuzione degli interventi senza la preventiva comunicazione e' punita ai sensi dell'art. 52, comma 3, della stessa legge.