Art. 34.
                          Fustaie disetanee
    1.  Le  fustaie  disetanee  da  diradare devono essere trattate a
tagli  saltuari  o  a  scelta,  con criteri essenzialmente colturali,
osservando  un  periodo  di  curazione  non inferiore ai dieci anni e
lasciando,  dopo  il taglio, una provvigione per ettaro non inferiore
a:
      a) per le fustaie di abete e faggio - mc 150;
      b) per le fustaie di leccio e miste di latifoglie - mc 120;
      c) per le fustaie di pino nero e laricio - mc 80;
      d) per le fustaie di pino marittimo ed altre resinose - mc 70.
    2. Durante il periodo di curazione nessun taglio e' ammesso salvo
quanto e' disposto all'art. 56.
    3.  Per  gli interventi di cui al comma 1 il possessore deve dare
la comunicazione di cui all'art. 6.
    4.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della   legge  forestale.  L'esecuzione  degli  interventi  senza  la
preventiva  comunicazione  e'  punita ai sensi dell'art. 52, comma 3,
della stessa legge.