Art. 35.
                          Boschi irregolari
    1.  I  boschi  con  soprassuolo irregolare, ossia non decisamente
coetanei ne' disetanei, sono considerati boschi irregolari.
    2.  Il  taglio  nei  boschi irregolari deve essere orientato alla
formazione  di un soprassuolo disetaneiforme a prevalenza di fustaia,
di   composizione  specifica  conforme  alle  indicazioni  del  Piano
territoriale di coordinamento paesistico.
    3.   Il   taglio  nei  boschi  irregolari,  sempre  assimilato  a
diradamento  a  scopo colturale, non puo' essere effettuato prima che
il  bosco  abbia  raggiunto  una provvigione non inferiore a 80 metri
cubi  per  ettaro,  puo' essere ripetuto a intervalli non inferiori a
dieci  anni  e  deve  compiersi  in  modo  che le chiome delle piante
rilasciate  a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non
oltre un metro.
    4.  Gli  interventi di cui al comma 3, qualora interessino piante
di  alto  fusto,  devono  essere  preventivamente  denunciati all'IRF
almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio.
    5.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge  forestale.  La  mancata  denuncia  e'  punita  ai sensi
dell'art. 52, comma 3, della stessa legge.