Art. 37. Taglio delle piante di castagno 1. Il taglio delle piante di castagno e' disciplinato, oltre che dal presente regolamento, anche dalla disposizione contenuta nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 973 (provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno).