Art. 37.
                   Taglio delle piante di castagno
    1.  Il taglio delle piante di castagno e' disciplinato, oltre che
dal  presente  regolamento,  anche  dalla  disposizione contenuta nel
regio decreto 18 giugno 1931, n. 973 (provvedimenti per la tutela dei
castagneti  e  per  il controllo delle fabbriche per la produzione di
tannino dal legno di castagno).