Art. 38.
                 Requisiti dei castagneti da frutto
    1.  I  castagneti  da frutto si intendono razionalmente coltivati
quando:
      a) sono specializzati nella produzione del frutto;
      b) hanno  densita'  di  impianto non superiore a 350 piante per
ettaro;
      c) sul  suolo vi e' assenza di altre piante arboree e arbustive
e relativa rinnovazione;
      d) vi e' assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro
materiale organico.