Art. 38. Requisiti dei castagneti da frutto 1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando: a) sono specializzati nella produzione del frutto; b) hanno densita' di impianto non superiore a 350 piante per ettaro; c) sul suolo vi e' assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione; d) vi e' assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.