Art. 39. Cedui semplici puri - Riserve di matricine 1. Il taglio dei boschi puri deve essere eseguito in modo da riservare almeno sessanta matricine per ettaro, fatto salvo quando disposto dall'art. 42. 2. Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme, o in mancanza di esse, fra i polloni migliori e piu' sviluppati e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza delle zone ove la loro presenza puo' meglio assicurare la rinnovazione del bosco. 3. Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo. 4. Nei boschi di castagno, robinia e nocciolo non e' obbligatoria la riserva di matricine, pero' il possessore e' tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esaurite nella stagione adatta successiva al taglio mediante semina o piantagione ed a rilasciare tutte le eventuali piante o polloni di altre specie con funzioni di matricine. 5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a), dello stesso articolo.