Art. 39.
             Cedui semplici puri - Riserve di matricine
    1.  Il  taglio  dei  boschi  puri deve essere eseguito in modo da
riservare  almeno  sessanta  matricine per ettaro, fatto salvo quando
disposto dall'art. 42.
    2.  Le matricine devono essere scelte fra le piante da seme, o in
mancanza  di  esse,  fra  i  polloni  migliori  e  piu'  sviluppati e
distribuite  possibilmente  in  modo  uniforme su tutta la superficie
della  tagliata  o  a  gruppi,  a  seconda che possano o no resistere
all'isolamento,  con  preferenza delle zone ove la loro presenza puo'
meglio assicurare la rinnovazione del bosco.
    3.  Le  matricine  cadenti  al  taglio devono abbattersi soltanto
contemporaneamente al ceduo.
    4. Nei boschi di castagno, robinia e nocciolo non e' obbligatoria
la riserva di matricine, pero' il possessore e' tenuto a rinnovare le
ceppaie  morte od esaurite nella stagione adatta successiva al taglio
mediante  semina  o  piantagione  ed  a rilasciare tutte le eventuali
piante o polloni di altre specie con funzioni di matricine.
    5.  Le  infrazioni  sono  punite  ai sensi dell'art. 52, comma 6,
della  legge forestale, salva l'applicazione del comma 1, lettera a),
dello stesso articolo.