Art. 4.
Danneggiamento  o  copertura  di  piante  e ceppaie per lo scarico di
                        materiale nei boschi
    1.  E'  vietato  lo  scarico nei boschi di materiale di qualsiasi
natura  che  possa  provocare danneggiamento e/o copertura parziale o
totale  delle  piante  o  ceppaie, sempreche' non sia preventivamente
autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
    2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della
legge  forestale  in  caso  di danno alle piante o al bosco e, ove ne
ricorrano  le ipotesi, in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997
n.  22  (Attuazione  della  direttiva  n.  91/156/CEE sui rifiuti, n.
91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio) ed alla normativa regionale attuativa.