Art. 4. Danneggiamento o copertura di piante e ceppaie per lo scarico di materiale nei boschi 1. E' vietato lo scarico nei boschi di materiale di qualsiasi natura che possa provocare danneggiamento e/o copertura parziale o totale delle piante o ceppaie, sempreche' non sia preventivamente autorizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge. 2. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge forestale in caso di danno alle piante o al bosco e, ove ne ricorrano le ipotesi, in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione della direttiva n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) ed alla normativa regionale attuativa.